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Fisco: parte la Rottamazione-quinquies, domande solo per via telematica

Fisco: parte la Rottamazione-quinquies, domande solo per via telematica

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Prende ufficialmente il via la quinta edizione della definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura, ribattezzata “Rottamazione-quinquies”, offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

I vantaggi della sanatoria

Il principale beneficio per chi aderisce è l’abbattimento dei costi accessori: sarà infatti possibile estinguere il debito versando unicamente la quota capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica. Risultano invece totalmente azzerati le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Per quanto riguarda le contravvenzioni stradali, lo sconto si applica esclusivamente agli interessi e alle maggiorazioni previste dalla legge.

Scadenze e modalità di invio

La richiesta di adesione deve essere inoltrata tassativamente entro il 30 aprile 2026. La procedura è interamente digitale e va effettuata attraverso il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I contribuenti possono scegliere tra due percorsi:

  • Area riservata: per chi dispone di credenziali Spid, Cie o Cns.

  • Area pubblica: caricando i dati necessari e un documento di identità.

Pagamenti: soluzione unica o rateale

Il calendario dei pagamenti prevede due opzioni:

  1. Versamento unico: da effettuare entro il 31 luglio 2026.

  2. Piano rateale: un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni (fino al 2035).

    • Le prime tre rate (scadenza luglio, settembre e novembre 2026) copriranno complessivamente il 30% del debito.

    • Sulle rate successive, a partire dal 1° agosto 2026, verrà applicato un interesse annuo del 3%.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 la comunicazione formale con l’esito della domanda, l’ammontare preciso delle somme dovute e i relativi moduli di pagamento. È importante ricordare che il mancato o insufficiente versamento di anche solo due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dai benefici della rottamazione.

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